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Come (e se) cambia l’arringa difensiva tra rito ordinario e giudizio abbreviato

2025-09-02 17:51

Andrea Valentinotti

Diritto,

Come (e se) cambia l’arringa difensiva tra rito ordinario e giudizio abbreviato

La premessa doverosa è che non esiste una tecnica o regola più o meno efficace per discutere (o arringare) avanti un Tribunale o una Corte.Sicuramente

La premessa doverosa è che non esiste una tecnica o regola più o meno efficace per discutere (o arringare) avanti un Tribunale o una Corte.

Sicuramente ci sono raccomandazioni di massina, quali la brevità, la capacità di essere sintetici, la chiarezza espositiva, ecc…. Piuttosto possono esserci consigli su cosa evitare, pena il sicuro insuccesso (sul quest’ultimo punto vedi link https://studiolegalevalentinotti.it/blog-detail/post/284789/larringa-utile:-cosa-evitare-in-aula-(tra-serio-e-faceto)).

Pertanto è impossibile, come logico che sia, prevedere regole sufficientemente precise, dal momento che in ogni procedimento vi sono situazioni sempre e comunque sui generis.

Quello che forse si può dire è che un attento Avvocato deve fare i conti con aspetti che in parte esulano dalle scelte degli argomenti da trattare ma che riguardano aspetti di natura quasi più psicologica che giuridica.

È questo il caso della differenza, se vi è, tra l’esposizione degli argomenti nel corso di un’arringa in rito ordinario o nell’ipotesi di giudizio abbreviato.

Partiamo da un presupposto di natura prettamente procedurale: la formazione della prova, nel rito ordinario, non nasce solamente dal contradditorio ma le parti, quindi anche il Giudice, assistono e partecipano in prima persona a questa formazione (non dimentichiamoci che il Giudice, ad esempio con una domanda al teste, può portare ad importanti sviluppi ai fini decisori). Di conseguenza rimarrà impressa la percezione di come un testimone si è posto, una particolare produzione documentale fatta in un, a sua volta, momento particolare dell’istruttoria, e tanto altro.

Quindi a mente di quanto detto un difensore solerte sa di dover “forzare” in discussione sul modo in cui ha risposto il testimone principale dell’accusa (inutili divagazioni, scelte lessicali, ecc…) che inevitabilmente sono rimaste impresse tra i presenti, specie se la discussione si colloca nella stessa udienza.

In altre parole, il difensore, come il Giudice, era presente quando si è formata la prova, quindi la scelta di insistere su un particolare e di non invece ripercorrere (inutilmente) l’intera istruttoria otterrà, in linea di massima ed in linea teorica, una situazione di antipatia o avversione proprio nei confronti del Giudice, il quale potrebbe pensare (o direttamente esprimersi esplicitamente) che il difensore si è forse dimenticato che c’era anche lui in aula quando sono accadute quelle cose…

Il caso del giudizio abbreviato (secco) è decisamente diverso.

In questa seconda situazione difensore e Giudice si trovano ad avere a che fare con una istruttoria già definita, con un inizio (la notizia di reato), una sua evoluzione, una conclusione (l’esercizio dell’azione penale). Nessuna delle predette parti ha partecipato alla formazione delle prove, salvo casi eccezionali quale l’incidente probatorio od investigazioni ex art. 391 bis c.p.p.; non esiste una selezione effettuata dall’ accusa e dalla difesa, cosa che invece accade nel procedimento ordinario, su cosa è rilevante produrre e cosa no. Nel rito abbreviato il fascicolo, su cui il Giudice andrà a pronunciarsi, è un unico monolite.

In questo secondo caso può apparire più naturale che il difensore ripercorra in maniera più dettagliata quella che è stata l’attività di indagine, dal momento che alcuni aspetti potrebbero non esser facilmente individuabili, come ad esempio nei casi di importanti e complesse attività investigative.

Infine resta un’ipotesi da affrontare: il giudizio abbreviato condizionato. In questo caso, solitamente, la richiesta istruttoria integrativa dovrebbe riguardare prove decisive, quindi in grado di introdurre elementi di particolare novità. Ecco che allora nella discussione l’oggetto principale su cui l’Avvocato andrà a costruire l’arringa dovrà necessariamente essere la nuova prova.

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